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Le società non operative

denominate anche società di comodo

Le società non operative, denominate abitualmente società di comodo, sono soggette a una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia. La disciplina delle società di comodo è contenuta nell'art. 30 della legge 724/94, che prevede sia i criteri soggettivi e oggettivi per la loro individuazione, sia le modalità di determinazione del reddito imponibile minimo.

Il D.l. 223/2006 (Decreto Bersani) interviene sulla disciplina fiscale delle società non operative

 

Il comma 15 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/2006 pone nuove attenzioni alla disciplina inerente le società di comodo.
La disposizione, oltre a modificare le percentuali forfetarie previste per il calcolo dei ricavi e del reddito presunti, introduce dei vincoli che limitano le possibilità di effettuare compensazioni e richiedere rimborsi in materia di IVA.

Una società sarebbe,  considerata "di comodo", qualora la media dei ricavi effettivamente conseguiti negli ultimi tre esercizi fosse inferiore al totale dei ricavi presunti determinati mediante l'applicazione dei coefficienti previsti.

Verificata dunque la condizione di non operatività, il reddito analiticamente determinato secondo le regole ordinarie deve essere integrato, in sede di dichiarazione, fino a concorrenza del valore del reddito minimo determinato presuntivamente. Quest'ultimo, ai sensi del riscritto comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 724/1994, è pari alla somma dell'1,50 per cento (rispetto allo 0,75 per cento previgente) del valore delle partecipazioni, del 4,75 per cento (dal 3 per cento) del valore degli immobili costituenti immobilizzazioni e delle navi e del 12 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

La disapplicazione delle norme sulle società non operative

Prima del'intervento del DL 223/06   sulle norme relative alle società di comodo,  ai sensi del previgente comma 4 dell'art. 30 L. 724/94, il contribuente era ammesso a fornire, in sede di accertamento, “la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario". L’ufficio accertatore qualora intendesse, infatti, contestare ad una società la non operatività  e la conseguente insufficienza del reddito minimo dichiarato, era tenuto, a pena di nullità, ad inviare preventivamente, richiesta di chiarimenti finalizzata a conoscere le eventuali situazioni oggettive di carattere straordinario che avevano reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994

A decorrere, invece, dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, per effetto del comma 4-bis introdotto dal decreto n. 223 del 2006, all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, la procedura da attivare ai fini della disapplicazione delle norme sulle società non operative si attiva mediante inoltro all’amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello secondo le modalità previste dall’articolo 37-bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’istanza di disapplicazione, indirizzata al Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, deve essere spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. L’ufficio locale trasmetterà l’istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima al Direttore regionale.

In assenza di presentazione dell’istanza, il ricorso finalizzato ad ottenere la disapplicazione della condizione di non operatività è inammissibile. Deve escludersi per converso la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento del Direttore regionale in quanto lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

 

Loredana Lesto - Ragioniere Commercialista - Economista d'Impresa

Iscritta al Collegio di Palermo al n. 605/90 - P. IVA: 03852170822

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