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Finanziaria 2007.
La maxi sanzione da 4mila a 12mila euro introdotta
dalla Finanziaria 2007 per l'omessa esibizione e istituzione dei libri
matricola e paga sarà applicata solo in casi particolarmente gravi, come
nel caso di mancata istituzione. Nel caso invece di temporanea
rimozione degli stessi libri dal luogo di lavoro, per effetto della
Circolare del
Ministero del Lavoro del 29/03/07, la sanzione applicabile sarà da
125 a 770 euro.
L'inps con circolare
n° 47 del 5 marzo precisazioni le modalità di compilazione, da parte
dei datori di lavoro, del riquadro relativo ai dati previdenziali ed
assistenziali.
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- La legge finanziaria 2007 ha
finalmente esteso anche agli apprendisti, con decorrenza 1° gennaio, la
tutela previdenziale ed il trattamento economico relativo alla malattia,
così come già previsto per i lavoratori dipendenti. Anche a tali
lavoratori, dunque, spetta l’indennità giornaliera e il riconoscimento
della contribuzione figurativa secondo le regole già in vigore per i
lavoratori subordinati. Allo stesso tempo, però, si applicano loro le
disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce
orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.
- Di conseguenza, il lavoratore deve
presentare o inviare all’Inps e al datore di lavoro, entro due giorni
dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia
compilati dal medico curante. Eventuali assenze ingiustificate alle
visite di controllo domiciliari e/o ambulatoriali disposte dall’Inps
saranno sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i
lavoratori subordinati.


L’Inps sta inviando a 14
milioni di lavoratori il rendiconto previdenziale relativo agli anni 2005 e
2006.
La comunicazione mensile dei
dati retributivi e contributivi da parte delle aziende, permette infatti
l’accredito immediato della contribuzione sulla posizione individuale dei
singoli lavoratori. Nel plico che sarà inviato si troveranno, quindi, i
prospetti che riassumono, per il 2005 ed il 2006, le retribuzioni, gli
accrediti figurativi, l’imponibile previdenziale nonché la denominazione
delle aziende e la qualifica del lavoratore. Sarà allegato anche un opuscolo
informativo sulla riforma della previdenza complementare. Gli assicurati
potranno avere le informazioni di cui hanno bisogno o effettuare eventuali
segnalazioni anche solo telefonando al numero gratuito 803164 (senza
prefisso) oppure tramite il servizio on line (per utilizzare il quale è
necessario il codice di identificazione). Le segnalazioni pervenute, che
potranno riguardare sia dati personali sia dati contributivi e retributivi,
verranno registrate dall’Istituto e consentiranno, solo dopo un confronto
con le informazioni in possesso dei datori di lavoro, un eventuale
aggiornamento del conto assicurativo individuale

Il Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale integra con nuove istruzioni gli indirizzi operativi già
forniti con la nota 4 gennaio 2007, prot. 440, in ordine agli adempimenti
connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di
lavoro, posti a carico dei datori di lavoro dalla legge n. 296/2006 - legge
Finanziaria 2007.
Vengono chiariti i riferimenti
generalizzati alla locuzione "datore di lavoro" che è dunque
riferibile a qualsiasi persona fisica e giuridica che instauri uno dei
rapporti di lavoro indicati dalla norma citata.
Altro aspetto affrontato e
chiarito è quello relativo a quali rapporti di lavoro debbano essere
ricompresi fra quelli di cui obbligo di comunicazione preventiva. In
sintesi le riepiloghiamo:
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contratto di lavoro a
progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs.n. 276/2003;
-
contratto di agenzia e
di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale;
-
collaborazione
coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7,D.Lgs.
n. 165/2001 – art. 110, comma 6 D.Lgs. 267/2000 – circ.
PresidenzaConsiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 4 del 15 luglio 2004);
-
collaborazione
occasionale, di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella
quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il
committente (c.d. “mini-co.co.co.”);
-
prestazione sportiva, di
cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione
coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate
dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n, 289;
-
prestazioni rientranti
nel settore dello spettacolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.
8/1979, per le quali vige l’obbligo di assicurazione E.N.P.A.L.S.


Con la Finanziaria 2007 sono
stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno al
nucleo familiare. Risulta parzialmente modificato il precedente sistema che,
prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla
riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche
minimi del reddito familiare. Gli importi dell’assegno per le famiglie in
cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano
componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di
aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie
monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno
tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino
ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore.
Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene
invece aumentato l’importo complessivo del 15%, oltre all’introduzione di un
incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei
familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei
con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale,
dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono
considerati per la determinazione dell’assegno anche i figli di età compresa
tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.


Col messaggio 3461 del 6
Febbraio 2007 l'INPS comunica che le aziende hanno tempo fino al 16 aprile
per versare la differenza contributiva dello 0,30%, prevista dalla legge
finanziaria 2007 a carico dei lavoratori dipendenti, dovuta per il mese di
gennaio 2007.
- INPS
- Con la circolare 29 del 29 gennaio
sono stati resi noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2007
da artigiani e commercianti. I relativi versamenti dovranno essere
effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze
del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008,
per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale
di reddito; i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il
minimale, a titolo di saldo 2006 e primo e secondo acconto 2007,
dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle
imposte sulle persone fisiche.
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- Finanziaria
1180.
All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai
seguenti:
"2. In caso di
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore
di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori
di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e
le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare
i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la
qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La
medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad
ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

- Licenziamento
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Licenziamento
disciplinare e termine per la difesa
La Corte di Cassazione, con Sentenza n.20601 del 22 settembre 2006, ha
stabilito che: "In caso di licenziamento disciplinare, in assenza di prova
da parte del lavoratore che, nella pendenza del termine previsto per l'esercizio
del proprio diritto di difesa riguardo agli addebiti contestati dal datore di
lavoro nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, si trovava
nell'impossibilità di esercitare tale diritto, il rifiuto del datore di lavoro
di posticipare la scadenza del termine per l'audizione del lavoratore non
concreta una violazione dei principi di correttezza e buona fede, non essendo
stata fornita dal lavoratore prova del suo stato di incapacità naturale prima
dell'intimazione del licenziamento"

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Ministero del
Lavoro: il nuovo collocamento
- Chiarimenti
ministeriali
Con la nota numero 440 del 04/01/2007, il Ministero del Lavoro chiarisce
alcuni aspetti riguardanti le comunicazioni al Centro per l'Impiego,
esponendo tempistiche e modi. Di particolare rilievo l'apposizione
della data certa riguardante le comunicazioni di assunzione, da apporre
con raccomandata, comunicazione fax o con timbro del Centro per
l'Impiego, oltre alle comunicazioni telematiche ove fossero già in uso.
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INPS: le
nuove aliquote per i parasubordinati
Valide per l'anno
2007
Con la circolare numero 7 dell'11/01/2007, l'INPS
comunica le nuove aliquote per i lavoratori iscritti alla gestione
separata, con decorrenza 01/01/2007. Come da previsioni della
finanziaria, le aliquote sono due e riguardano i non iscritti a
nessuna forma pensionistica obbligatoria (23,00%) e gli iscritti ad
altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati (16,00%).
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INPS: nuovo servizio on line
DM68 telematico
Con circolare numero 2 del 03/01/2007, l'INPS comunica di
aver attivato il nuovo servizio on line per la richiesta di apertura di
posizioni assicurative per i datori di lavoro.
Il servizio è già attivo. Nella circolare le istruzioni preliminari per
l'utilizzo del nuovo strumento.


INPS
Emens: nuovi servizi
Aziende e
consulenti hanno a disposizione nuovi servizi nell’ambito del Progetto Emens.
Nel rimandare gli approfondimenti operativi al manuale scaricabile dall’area
Mensilizzazione, si illustrano brevemente le nuove applicazioni:
- Consultazione errori: consente di consultare le denunce errate e i singoli
errori contenuti nelle stesse e fornisce le indicazioni per la correzione;
- Rendiconto aziendale: elenca, mese per mese, le denunce di un’azienda presenti
negli archivi centrali e consente il riscontro del numero e del totale
imponibile delle denunce pervenute e correttamente registrate;
- Rendiconto individuale: consente, tramite matricola, anno e codice fiscale del
lavoratore, la consultazione del conto assicurativo individuale, limitatamente
alle aziende per le quali si è titolari di delega.


INPS
Software di controllo INPS2000 e DM10fast: aggiornamento codici DM10.
E' stato
rilasciato l'aggiornamento dei codici DM10 al 31/12/2006. In particolare le
variazioni riguardano i seguenti argomenti:
- Msg. n. 33202/2006: Regione autonoma della Sardegna - proroga codici per
conguaglio benefici;
- Circ. n. 153/2006: Conguaglio di fine anno 2006 - aggiornamento codici di
conguaglio.
Gli archivi aggiornati possono essere scaricati, dalla sezione software del sito
www.inps.it

Finanziaria 2007
Nuove sanzioni per mancata vidimazione ed
esibizione libro matricola
Il comma 2 dell’art. 171 del DDL
Finanziaria 2007 testualmente recita: "L’omessa istituzione e l’omessa
esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 30
giugno 1965, n. 1124, e di cui all’articolo 134 del RD 30 dicembre 1923, n.
3184, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei
confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs 23 aprile 2004, n. 124".

Scadenze
Comunicazioni disabili
entro il 31 gennaio 2007 - I
datori di lavoro pubblico e privato, con un numero di dipendenti pari o
superiore a 15, devono trasmettere il prospetto informativo sulle assunzioni dei
disabili, entro il 31 Gennaio 2007. La denuncia serve a certificare la
situazione alla data del 31 dicembre 2006, nonché la conseguente posizione
rispetto agli obblighi d’assunzione di disabili. Nella ipotesi che sussistano
scoperture nella percentuale di riserva stabilita dalla legge, l’invio del
prospetto informativo assume valore di richiesta d’avviamento al lavoro.
In caso di invio tardivo, anche di un solo giorno dell’invio del prospetto, la
sanzione prevista è di 606 euro, L’adempimento è previsto dalla L.68/1999
(riforma del collocamento obbligatorio). Tutti i datori di lavoro hanno
pertanto l’obbligo di comunicare annualmente agli uffici del lavoro competenti,
i dati afferenti i rapporti di lavoro posti in essere, mediante l'invio di un
prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
il numero e i nominativi dei lavoratori computabili della quota di riserva,
nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori soggetti a
tutela.

INPS
Al via gli aumenti contributivi
- Con la circolare n° 23 del 24 gennaio, viene fornita una sintesi delle
principali novità legislative emanate in materia di contribuzione dovuta per
l’anno 2007 dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti: dall’aumento
della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, incrementata di 0,30
punti percentuali per un aliquota complessiva pari al 33% (di cui il 9,19% a
carico del lavoratore), alle misure compensative previste a favore dei datori di
lavoro che destinano il TFR maturando alla previdenza complementare, vengono
forniti chiarimenti per la corretta applicazione delle disposizioni di legge.


INPS
Apprendistato e assunzioni agevolate
Nella circolare n° 22 del 23
gennaio sono riportate le disposizioni per il versamento delle nuove aliquote
contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell’apprendistato
e dei rapporti di lavoro agevolati. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio
di quest’anno, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti
artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui si aggiunge la quota dovuta
dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a
carico dei lavoratori dipendenti – prevista anch’essa dalla legge finanziaria -,
si attesta nella misura del 5,84%. Ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato, inoltre, è applicata la normativa prevista per i lavoratori
parasubordinati in materia di indennità giornaliera di malattia. Per i datori di
lavoro che hanno alle loro dipendenze fino a nove lavoratori, l’aliquota del 10%
è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi relativi al primo
anno di contratto e di 7 punti per quelli maturati nel secondo.


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