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Finanziaria 2007. La maxi sanzione da 4mila a 12mila euro introdotta dalla Finanziaria 2007 per l'omessa esibizione e istituzione dei libri matricola e paga sarà applicata solo in casi particolarmente gravi, come nel caso di mancata istituzione. Nel caso invece di  temporanea rimozione degli stessi libri dal luogo di lavoro, per effetto della Circolare del Ministero del Lavoro del 29/03/07, la sanzione applicabile sarà da 125 a 770 euro.
 
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L'inps  con  circolare n° 47 del 5 marzo precisazioni le modalità di compilazione, da parte dei datori di lavoro, del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali.
 
 
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La legge finanziaria 2007 ha finalmente esteso anche agli apprendisti, con decorrenza 1° gennaio, la tutela previdenziale ed il trattamento economico relativo alla malattia, così come già previsto per i lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, dunque, spetta l’indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole già in vigore per i lavoratori subordinati. Allo stesso tempo, però, si applicano loro le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.
Di conseguenza, il lavoratore deve presentare o inviare all’Inps e al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. Eventuali assenze ingiustificate alle visite di controllo domiciliari e/o ambulatoriali disposte dall’Inps saranno sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati.
 
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L’Inps sta inviando a 14 milioni di lavoratori il rendiconto previdenziale relativo agli anni 2005 e 2006.
La comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi da parte delle aziende, permette infatti l’accredito immediato della contribuzione sulla posizione individuale dei singoli lavoratori. Nel plico che sarà inviato si troveranno, quindi, i prospetti che riassumono, per il 2005 ed il 2006, le retribuzioni, gli accrediti figurativi, l’imponibile previdenziale nonché la denominazione delle aziende e la qualifica del lavoratore. Sarà allegato anche un opuscolo informativo sulla riforma della previdenza complementare. Gli assicurati potranno avere le informazioni di cui hanno bisogno o effettuare eventuali segnalazioni anche solo telefonando al numero gratuito 803164 (senza prefisso) oppure tramite il servizio on line (per utilizzare il quale è necessario il codice di identificazione). Le segnalazioni pervenute, che potranno riguardare sia dati personali sia dati contributivi e retributivi, verranno registrate dall’Istituto e consentiranno, solo dopo un confronto con le informazioni in possesso dei datori di lavoro, un eventuale aggiornamento del conto assicurativo individuale

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Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale integra con nuove istruzioni gli indirizzi operativi già forniti con la nota 4 gennaio 2007, prot. 440, in ordine agli adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, posti a carico dei datori di lavoro dalla legge n. 296/2006 - legge Finanziaria 2007.
Vengono chiariti i riferimenti generalizzati alla locuzione "datore di lavoro"  che è dunque riferibile a qualsiasi persona fisica e giuridica che instauri uno dei rapporti di lavoro indicati dalla norma citata.
Altro aspetto affrontato e chiarito è quello relativo a quali rapporti di lavoro debbano essere ricompresi fra quelli di cui obbligo di comunicazione preventiva. In sintesi le riepiloghiamo:
  • contratto di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs.n. 276/2003;
  • contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale;
  • collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7,D.Lgs. n. 165/2001 – art. 110, comma 6 D.Lgs. 267/2000 – circ. PresidenzaConsiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004);
  • collaborazione occasionale, di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (c.d. “mini-co.co.co.”);
  • prestazione sportiva, di cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n, 289;
  • prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 8/1979, per le quali vige l’obbligo di assicurazione E.N.P.A.L.S.
 
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Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno al nucleo familiare. Risulta parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare. Gli importi dell’assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore. Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l’importo complessivo del 15%, oltre all’introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
 
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Col messaggio 3461 del 6 Febbraio 2007 l'INPS comunica che le aziende hanno tempo fino al 16 aprile per versare la differenza contributiva dello 0,30%, prevista dalla legge finanziaria 2007 a carico dei lavoratori dipendenti, dovuta per il mese di gennaio 2007.
 
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INPS

 

Con la circolare 29 del 29 gennaio sono stati resi noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2007 da artigiani e commercianti. I relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008, per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2006 e primo e secondo acconto 2007, dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sulle persone fisiche.
 
 
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Finanziaria

1180. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

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Licenziamento
Licenziamento disciplinare e termine per la difesa

La Corte di Cassazione, con Sentenza n.20601 del 22 settembre 2006, ha stabilito che: "In caso di licenziamento disciplinare, in assenza di prova da parte del lavoratore che, nella pendenza del termine previsto per l'esercizio del proprio diritto di difesa riguardo agli addebiti contestati dal datore di lavoro nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, si trovava nell'impossibilità di esercitare tale diritto, il rifiuto del datore di lavoro di posticipare la scadenza del termine per l'audizione del lavoratore non concreta una violazione dei principi di correttezza e buona fede, non essendo stata fornita dal lavoratore prova del suo stato di incapacità naturale prima dell'intimazione del licenziamento"


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Ministero del Lavoro: il nuovo collocamento 
Chiarimenti ministeriali

Con la nota numero 440 del 04/01/2007, il Ministero del Lavoro chiarisce  alcuni aspetti riguardanti le comunicazioni al Centro per l'Impiego, esponendo tempistiche e modi.
Di particolare rilievo l'apposizione della data certa riguardante le comunicazioni di assunzione, da apporre con raccomandata, comunicazione fax o con timbro del Centro per l'Impiego, oltre alle comunicazioni telematiche ove fossero già in uso.
 
Nota n.440 del 4/01/07            
 
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INPS: le nuove aliquote per i parasubordinati
Valide per l'anno 2007


Con la circolare numero 7 dell'11/01/2007, l'INPS comunica le nuove aliquote per i lavoratori iscritti alla gestione separata, con decorrenza 01/01/2007.
Come da previsioni della finanziaria, le aliquote sono due e riguardano i non iscritti a nessuna forma pensionistica obbligatoria (23,00%) e gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati (16,00%).

 
 

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INPS: nuovo servizio on line
DM68 telematico


Con circolare numero 2 del 03/01/2007, l'INPS comunica di aver attivato il nuovo servizio on line per la richiesta di apertura di posizioni assicurative per i datori di lavoro.
Il servizio è già attivo. Nella circolare le istruzioni preliminari per l'utilizzo del nuovo strumento.

Circ. n. 2 del 03/01/07

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INPS
Emens: nuovi servizi

Aziende e consulenti hanno a disposizione nuovi servizi nell’ambito del Progetto Emens. Nel rimandare gli approfondimenti operativi al manuale scaricabile dall’area Mensilizzazione, si illustrano brevemente le nuove applicazioni:
- Consultazione errori: consente di consultare le denunce errate e i singoli errori contenuti nelle stesse e fornisce le indicazioni per la correzione;
- Rendiconto aziendale: elenca, mese per mese, le denunce di un’azienda presenti negli archivi centrali e consente il riscontro del numero e del totale imponibile delle denunce pervenute e correttamente registrate;
- Rendiconto individuale: consente, tramite matricola, anno e codice fiscale del lavoratore, la consultazione del conto assicurativo individuale, limitatamente alle aziende per le quali si è titolari di delega.

Mess. n. 29965 09/11/06

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INPS
Software di controllo INPS2000 e DM10fast: aggiornamento codici DM10.

E' stato rilasciato l'aggiornamento dei codici DM10 al 31/12/2006. In particolare le variazioni riguardano i seguenti argomenti:
- Msg. n. 33202/2006: Regione autonoma della Sardegna - proroga codici per conguaglio benefici;
- Circ. n. 153/2006: Conguaglio di fine anno 2006 - aggiornamento codici di conguaglio.
Gli archivi aggiornati possono essere scaricati, dalla sezione software del sito www.inps.it

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Finanziaria 2007
Nuove sanzioni per mancata vidimazione ed esibizione libro matricola

Il comma 2 dell’art. 171 del DDL Finanziaria 2007 testualmente recita: "L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui all’articolo 134 del RD 30 dicembre 1923, n. 3184, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs 23 aprile 2004, n. 124".
 

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Scadenze
Comunicazioni disabili entro il 31 gennaio 2007
- I datori di lavoro pubblico e privato, con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, devono trasmettere il prospetto informativo sulle assunzioni dei disabili, entro il 31 Gennaio 2007. La denuncia serve a certificare la situazione alla data del 31 dicembre 2006, nonché la conseguente posizione rispetto agli obblighi d’assunzione di disabili. Nella ipotesi che sussistano scoperture nella percentuale di riserva stabilita dalla legge, l’invio del prospetto informativo assume valore di richiesta d’avviamento al lavoro.
In caso di invio tardivo, anche di un solo giorno dell’invio del prospetto, la sanzione prevista è di 606 euro, L’adempimento è previsto dalla L.68/1999 (riforma del collocamento obbligatorio).  Tutti i datori di lavoro hanno pertanto l’obbligo di comunicare annualmente agli uffici del lavoro competenti, i dati afferenti i rapporti di lavoro posti in essere, mediante l'invio di un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili della quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori soggetti a tutela.

 

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INPS
Al via gli aumenti contributivi
- Con la circolare n° 23 del 24 gennaio, viene fornita una sintesi delle principali novità legislative emanate in materia di contribuzione dovuta per l’anno 2007 dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti: dall’aumento della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, incrementata di 0,30 punti percentuali per un aliquota complessiva pari al 33% (di cui il 9,19% a carico del lavoratore), alle misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il TFR maturando alla previdenza complementare, vengono forniti chiarimenti per la corretta applicazione delle disposizioni di legge.


Circolare n.23 del 24/01/07

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INPS
Apprendistato e assunzioni agevolate

Nella circolare n° 22 del 23 gennaio sono riportate le disposizioni per il versamento delle nuove aliquote contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell’apprendistato e dei rapporti di lavoro agevolati. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui si aggiunge la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti – prevista anch’essa dalla legge finanziaria -, si attesta nella misura del 5,84%. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, inoltre, è applicata la normativa prevista per i lavoratori parasubordinati in materia di indennità giornaliera di malattia. Per i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze fino a nove lavoratori, l’aliquota del 10% è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi relativi al primo anno di contratto e di 7 punti per quelli maturati nel secondo.


Circolare n.22 del 23/01/07

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