Dott.ssa Lesto Loredana

         Rag. Commercialista - Economista d'Impresa - Revisore Contabile
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ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Trasmissione telematica entro il 29 APRILE 2008

Prossima la scadenza  relativa agli elenchi clienti e fornitori. Per il prossimo 29 aprile 2007, infatti, è fissato il termine ultimo per l'invio telematico degli elenchi clienti e fornitori afferenti le operazioni effettuate nell’anno 2007.

L’elenco deve contenere, per ciascun cliente o fornitore titolare di partita IVA, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e della relativa imposta.


Soggetti Obbligati alla trasmissione degli Elenchi

Sono obbligati all’invio telematico degli elenchi clienti e fornitori, i soggetti titolari di partita Iva.

L’obbligo non sussiste se nell’anno d'imposta 2007 non è stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini IVA (Circolare n. 53/E del 3/10/2007).

Soggetti Esonerati dall’Obbligo di invio degli Elenchi

Per l’anno 2007 sono esonerati dall'obbligo di invio degli elenchi:

· I soggetti che nel 2007 hanno adottato il regime Iva della cd. ‘franchigia’ ex art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972;

· Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri organismi di diritto pubblico, relativamente alle operazioni dell’attività istituzionale.

Soggetti non più esonerati nel 2007 dall’invio degli Elenchi

Per l’anno 2007 non sono più esonerati dall'obbligo di invio degli elenchi:

· I Professionisti (indipendentemente dall’ammontare dei compensi e dal tipo di contabilità adottata);

· Le società di persone (S.n.c., S.a.s., etc.) e le Persone fisiche che esercitano attivita commerciali anche se in Regime di Contabilità Semplificata;

· Associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991, le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383/2000,  le ONLUS;

· Enti non commerciali soggetti all’IRES, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

· Produttori Agricoli che non producono reddito d’impresa.

Semplificazioni, riguardo al contenuto degli elenchi

Sono previste le seguenti semplificazioni:

- l’elenco clienti comprende i soli titolari di Partita IVA (non devono essere riportati i dati relativi ai clienti ‘privati’);

- è possibile indicare la sola partita IVA del cliente / fornitore, e non anche il codice fiscale.

Operazioni Escluse dagli Elenchi (non devono essere ricomprese!)

Non debbono essere ricomprese negli Elenchi Clienti:

 - le esportazioni di cui all’art. 8, comma1, lett.a) e b), del DPR n.633/72 (cessione all’esportazione ‘diretta’ e cessione all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente);

 - le cessioni intracomunitarie di beni e servizi.

 - in generale sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita IVA rilasciati dall’Amministrazione fiscale italiana (ad esempio: le operazioni attive di cui all’art. 71 del DPR n. 633/72 con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; le operazioni di cui all’art. 38-quater del DPR n. 633/72 verso soggetti residenti fuori della CEE).

 - le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA, le operazioni di cui all’art. 74, comma 2, DPR n. 633/72, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all’art. 50-bis del DL n. 331/93;

 - le operazioni di ‘autoconsumo’ o i passaggi interni di beni tra rami d’azienda (documentati con autofattura);

 - fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.

Vanno invece ricomprese negli Elenchi Clienti le cessioni poste in essere tra operatori nazionali nell’ambito delle cd. ‘triangolari nazionali’ (art. 8, lett. a, del DPR n. 633/72), delle ‘triangolari comunitarie’ (art. 58 del DL n. 331/93) e delle cessioni ai cd. ‘esportatori abituali’ (art. 8, lett. c, DPR n. 633/72).

Non debbono essere ricomprese negli Elenchi dei Fornitori le operazioni seguenti:

 - le importazioni dicui all’art. 68 del DPR n. 633/72;

 - gli acquisti intracomunitari di beni;

 - fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (soggetti in dispensa ex art.36-bis, agricoltori esonerati di cui all’art. 34 comma 6 del DPR n. 633/72, soggetti in regime marginale o nuove iniziative di cui agli artt.13 e 14 della L. n. 388/00, fatture con Iva indetraibile se non registrate sul Registro Acquisti);

 - le operazioni di acquisto da soggetti non residenti senza stabile organizzazione, di cui all’ar. 17, comma 3, DPR n. 633/72 e le cessioni di cui all’art. 7, comma 2, e prestazioni di servizi di cui all’art. 7, comma 4, lett. d) rese da soggetti non residenti a soggetti passivi residenti. Ciò in quanto, sebbene vengano emesse delle ‘autofatture’, mancano gli elementi identificati del fornitore non residente (codice fiscale o partita IVA italiana);

 - fatture ricevute di importo complessivo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente, ex art. 6 del DPR n. 695/96;

 - le schede carburanti.

Fattispecie particolari: Cessione Rottami e

 Reverse-Charge

Nelle ipotesi di cui all'art. 17, commi 5 e 6, lett. a), del DPR n. 633/72 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) il cedente emette fattura senza addebitare l'imposta e il cessionario integra il documento con l'Iva e ne assolve l'imposta mediante l'annotazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In tale circostanza, il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza l'indicazione dell'imposta.

Il cessionario, a sua volta, deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell'imposta.

Dott.ssa  Loredana Lesto - Commercialista - Revisore Contabile - Economista d'Impresa

Iscritta all'O.D.C.E.C. di Palermo al n. 567/A - P. IVA: 03852170822

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