|
Cassazione -Sentenza del 27 febbraio 2007,
n. 4506 |
Iscrizione a ruolo di Contributi
previdenziali |
Relativamente all'iscrizione ed alla
riscossione di contributi previdenziali a
mezzo ruolo, il contribuente può proporre
opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica
della cartella di pagamento.
Tale termine - inoltre - deve considerarsi
perentorio, con l'effetto di rendere
inammissibile , nel merito, l'opposizione
proposta dopo la sua scadenza. |
|
Decisione n. 1627 del 2 marzo 2006 - Sezione
11, Pres. Masi, Rel. Scolpini
|
IRPEF - Dichiarazione dei redditi - Erronea
presentazione per assenza di capacità
contributiva - Annullamento del ruolo -
Diritto al rimborso
|
Secondo
la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione in base al principio della
capacità contributiva, che costituisce uno
dei principi fondamentali contenuti nella
Carta Costituzionale, deve riconoscersi al
contribuente la possibilità di far valere,
attraverso la procedura del rimborso
disciplinata dall’art. 38 del DPR n.
600/1973, ogni tipo di errore materiale o di
diritto, commesso in buona fede, al momento
della redazione della dichiarazione e da cui
sia derivato un pagamento di indebito. Ne
discende che il contribuente può far valere
il suo diritto anche mediante opposizione al
ruolo per il pagamento di imposte non
dovute. |
|
Decisione n. 3098 del 4 aprile 2006 -
Sezione 24, Pres. Pisana, Rel. Papa
|
IVA - Mancata
presentazione dichiarazione -
Accertamento di ufficio
|
La sentenza n.
16477/2004 della Corte di Cassazione ha
ribadito il principio che "in tema di IVA,
ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 30 e 55 del DPR n. 633/1972,
l’inottemperanza del contribuente
all’obbligo della dichiarazione annuale lo
espone all’accertamento induttivo, ed
esclude implicitamente la possibilità di
recuperare il credito maturato in ordine al
relativo periodo d’imposta successivo. A
tale riguardo pertanto al contribuente resta
solamente la possibilità di chiederne il
rimborso". |
|
Decisione n. 1602 del 1° marzo 2006
-Sezione 21, Pres. Di Tarsia di Belmonte,
Rel. Caruso
|
INVIM – Omesso
invio della copia del ricorso
all’ufficio – Improcedibilità del
ricorso
|
Secondo la costante
giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la valida proposizione
del ricorso avanti alla Commissione
Tributaria è richiesto che il ricorso
sia costituito da due esemplari,
originale e copia. L’originale deve
essere spedito o consegnato alla
segreteria della Commissione e la copia
consegnata o spedita all’Ufficio
tributario convenuto in giudizio.
Il termine
perentorio di sessanta giorni previsto
per la presentazione del ricorso a pena
di inammissibilità, richiede che, entro
lo stesso termine, si provveda a
effettuare i suddetti adempimenti.
Poiché la
trasmissione di copia del ricorso
all’Ufficio è diretta a consentire la
partecipazione al giudizio da parte
dell’Ufficio e quindi la valida
costituzione del rapporto processuale,
ne consegue che la sua mancanza integra
una nullità rilevabile d’Ufficio in ogni
stato e grado del giudizio. |
|
Decisione n. 1612 del 2 marzo 2006 -
Sezione 04, Pres. Perricone, Rel.
Palmieri
|
IVA – Violazione
dell’obbligo emissione scontrino fiscale
|
La controversia relativa al
provvedimento di sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività in materia di IVA, ex art.
2 L. 18/1983, emesso a seguito di
plurime violazioni dell’obbligo di
rilascio dello scontrino fiscale è
devoluta alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie.
|
|
Decisione n. 1370
del 21 febbraio 2006 - Sezione 15 -
Pres. De Roberto, Rel. Virgilio
|
IRPEF – Avviso di
mora - Pagamento delle soprattasse -
Responsabilità solidale
|
In caso di applicazione degli articoli
36 bis e 36 ter del DPR 600/1973, non
occorre il previo avviso di accertamento
trattandosi non già di rettifica della
dichiarazione, ma di liquidazione della
stessa sulla base dei dati forniti dal
contribuente. Si deve, tuttavia,
ritenere che l’avviso di mora non può
essere emesso se non previa notifica
della cartella di pagamento e ciò al
fine di consentire al soggetto obbligato
(o coobbligato) al pagamento di proporre
rituale ricorso |
|
Decisione n. 1320 del 20 febbraio 2006 -
Sezione 02, Pres. Sorignani, Rel.
Fiumara
|
IVA – Avviso di
accertamento – Violazione obbligo di
fatturazione
|
Il cessionario o committente che
nell’esercizio di imprese, arti o
professioni abbia acquistato beni o
servizi senza emissione della fattura o
con emissione di fattura irregolare da
parte del soggetto obbligato a
emetterla, è tenuto a regolarizzare
l’operazione secondo le modalità
previste dall’art. 41 del DPR 633/1972
(attualmente art. 6, comma 8, Dlgs
471/1997). Infatti, come ha chiarito
la giurisprudenza della Suprema Corte,
l’obbligo di “auto-fatturazione” grava
sul cessionario di beni o sul
committente di servizi non già per il
mero fatto che costui sia un
imprenditore o un professionista, ma in
quanto egli abbia in concreto operato
nell’esercizio di una impresa, arte o
professione. |
|
Decisione n. 1230 del 17 febbraio 2006 -
Sezione 02, Pres. Sorignani, Rel. De
Musis
|
IRPEF – Notifica
avvisi di accertamenti – Validità
dichiarazioni integrative
|
Gli avvisi di
accertamento notificati in difformità
dall’art. 16 della L. 516/1982, come
risultante a seguito della dichiarazione
di illegittimità della Corte
Costituzionale, sono solo nulli e, come
tali, se non sono stati impugnati,
divengono definitivi. Le dichiarazioni
integrative presentate ai sensi della
citata legge sono valide e operative.
|
|
Decisione n. 775 del 10 febbraio 2006 -
Sezione 26, Pres. Ruoppolo, Rel. Lazzaro
|
IRPEF – ILOR – Presunzione assoluta–
Avviso di accertamento
|
Una presunzione assoluta di fine
speculativo, ossia senza possibilità di
prova contraria, ai sensi dell’articolo
76, comma 3, n.2, del D.P.R. 597/73, si
realizza quando l’arco temporale che
intercorre tra l’acquisto e la
successiva vendita dell’immobile non è
superiore a cinque anni. La presunzione
assoluta non scatta – in base al
disposto della prima parte della norma
in esame – se l’immobile acquistato è
destinato all’utilizzazione personale da
parte dell’acquirente o dei familiari.
Pertanto, l’effetto paralizzante di una
norma cogente opera solo se siano
oggettivamente riscontrabili le
condizioni tassativamente poste dalla
norma stessa. Non basta, quindi, una
mera e soggettiva intenzione di una
futura destinazione, ma occorre che la
destinazione stessa risulti provata da
atti documentali o comunque da “facta
concludentia” oggettivi e univocamente
riconoscibili. |
|
Decisione n. 8 del 3 gennaio 2006 -
Sezione 11, Pres. Masi, Rel. Todaro
Marescotti
|
IRPEF – Accertamento – Difetto di
motivazione – Art.42 u.c. DPR n. 600 del
1973
|
L’articolo 42, ultimo comma,del DPR n.
600/1973afferma che “L’accertamento è
nullo se l’avviso non reca la
sottoscrizione, le indicazioni e la
motivazione…”. L’accertamento non è un
atto processuale funzionale al giudizio,
ma atto amministrativo di natura
sostanziale che, per espressa
disposizione di legge, deve contenere
l’indicazione delle ragioni giuridiche
che lo giustificano. La motivazione
assolve la funzione informativa anche
quando si riferisce a elementi di fatto
che risultano da documenti diversi,
purché tali documenti siano allegati o
comunicati al contribuente o siano da
lui conosciuti. Se così non fosse il
contribuente sarebbe obbligato a
ricorrere in giudizio per procurarsi la
conoscenza di tali atti,oppure a
effettuare ricerche complicate, con
evidente menomazione del suo diritto di
difesa. |
|
Decisione n. 271 del 24 gennaio 2006 -
Sezione 25, Pres. Iannotta, Rel. Naldi
|
IRPEF – Difetto di
notifica dell’avviso di accertamento –
Irreperibilità o rifiuto della
notificazione
|
Se
non è possibile eseguire la consegna
dell’avviso di accertamento nelle mani
proprie del destinatario, la
notificazione si perfeziona con il
deposito dell’atto nella casa comunale,
l’affissione dell’avviso di deposito
alla porta dell’abitazione del
destinatario al quale è data notizia di
detto deposito mediante lettera
raccomandata A.R. |
|
Decisione n. 278
del 24 gennaio 2006 - Sezione 01, Pres.
Lupo, Rel. Vetro
|
IRPEF – Legittimità
e correttezza delle detrazioni - Onere
probatorio
|
La prova della legittimità e della
correttezza delle detrazioni deve essere
fornita dal contribuente nel caso in cui
l’Amministrazione finanziaria contesti
l’indebita detrazione di fatture perché
relative ad operazioni inesistenti.
Con sentenza n. 1181/2001 la Corte di
Cassazione ha, inoltre, precisato che,
in base al diritto tributario, non è
necessario l’accertamento definitivo e
vincolante del giudice penale.
Infatti, si potrebbe verificare una
causa di estinzione del reato e potrebbe
permanere,sul piano tributario, il
problema della qualificazione delle
detrazioni non assistite da idonea
documentazione che attesti il
verificarsi dei fatti sottostanti e
legittimanti.
|
|
Commissione
Tributaria Centrale Decisione n. 8045
dell’11-10-2005, Sez. 27
|
Società in nome
collettivo – Dichiarazione dei redditi –
Individuazione del soggetto passivo –
Pagamento delle imposte da parte dei
soci pro quota
|
Nelle società in nome collettivo, tutti
i soci rispondono in solido e in maniera
illimitata delle obbligazioni sociali.
Il pagamento del debito di imposta
societario, effettuato in maniera
frazionata dai singoli soci, deve
ritenersi valido in quanto effettuato da
debitori solidali e tale, quindi, da
estinguere il debito di imposta ai sensi
dell’articolo 1292 c.c.. Nel caso di
specie, il pagamento da parte dei soci è
stato effettuato con l’intenzione di
soddisfare un debito altrui, per cui può
configurarsi lo stesso anche sotto il
profilo dell’adempimento del terzo
(articolo 1180 c.c.), liberatorio quindi
dell’obbligazione facente capo alla
società. |
|
Decisione n. 8113
del 12-10-2005, Sez. 20
|
Dichiarazione di
successione – Attivo successorio –
Determinazione della base imponibile –
Depositi e conti correnti bancari –
Presunzione – Applicabilità
|
L’attivo ereditario è costituito da
tutti i beni e i diritti trasferiti per
causa di morte. Nello stesso attivo si
considerano compresi denaro, gioielli e
mobilia, pari al 10% del valore
complessivo dell’attivo ereditario,
anche se i suddetti beni sono stati
dichiarati in inventario per un importo
minore. Nel contempo, i saldi attivi
di depositi e conti correnti bancari
configurano diritti di credito e non
sono considerabili come denaro contante.
Pertanto, sul loro ammontare si applica
la presunzione del 10% prevista
dall’articolo 8, comma 2 del D.P.R.
633/72. |
|
Decisione n. 8192
del 13-10-2005, Sez. 11
|
Avviso di
accertamento – Rettifica reddito di
impresa – Maggiori ricavi – Deducibilità
dei costi
|
Quando si va ad elevare il reddito
dichiarato dal contribuente non si può
prescindere dal considerare i maggiori
costi dal medesimo affrontati per la
produzione di tale maggior reddito. Ciò
non solo per un principio di equità e di
aderenza alla garanzia costituzionale
che vuole l’imposta rapportata alla
effettiva capacità contributiva del
contribuente, ma anche per
l’interpretazione sistematica dell’art.
74, 3° comma del D.P.R. n. 597/73,
laddove dispone che i costi e gli oneri
non sono ammessi in deduzione se non
risultano imputati al conto di profitti
e perdite allegato alla dichiarazione.
La giurisprudenza costante ha,
tuttavia, chiarito che tale norma non
vale al di fuori della fattispecie della
determinazione del reddito risultante
dalla dichiarazione (e quindi in caso di
accertamento d’ufficio di maggiori
ricavi), sempre che tali costi risultino
da documentazione certa come, nel caso
di specie, dall’attività di accertamento
svolta dalla Guardia di Finanza. |
|
Decisione n. 7842
del 6-10-2005, Sezione 4
|
Verifica fiscale –
Momentanea irreperibilità dei documenti
in sede di verifica – Tardiva esibizione
dei documenti – Irrilevanza
|
La mancata
esibizione dei documenti in sede di
verifica della Guardia di Finanza
comporta la perdita per il contribuente
del diritto di far valere tali documenti
ai fini dell’accertamento per effetto
del comma 5° dell’articolo 52 del D.P.R.
n. 633/72. Scopo della norma è quello di
scoraggiare ostacoli o tentativi di
ostacoli all’accertamento, per cui
all’irregolarità deve concorrere anche
l’elemento soggettivo. Infatti, il
concetto di rifiuto implica un
comportamento cosciente e volontario del
soggetto, con la deliberata intenzione
di occultare atti e documenti per
frapporre sostanziali difficoltà
all’attività di verifica. Nel caso di
specie, la momentanea irreperibilità
della documentazione addotta dal
contitolare della società oggetto della
verifica fiscale non appare motivo
adeguato per giustificare la mancata
presentazione dei documenti, nonché per
ammetterne la tardiva esibizione.
|
|
Decisione n. 7875
del 7-10-2005, Sezione 4
|
Processo tributario
- Impossibilità di provare la data di
inizio della giacenza dell’avviso di
fissazione dell’udienza – Si presume la
mancata notificazione – Violazione del
diritto di difesa - Nullità della
decisione |
La mancanza di
qualsiasi prova sulla data di inizio
della giacenza presso l’ufficio postale
della raccomandata, contenente l’avviso
di fissazione dell’udienza di
discussione del ricorso non consente di
ritenere che l’avviso medesimo sia stato
notificato nel termine di trenta giorni
prima dell’udienza. Conseguentemente, la
decisione adottata dalla Commissione
Tributaria è da ritenersi affetta da
nullità per violazione del diritto di
difesa.
|
|
Decisione n. 8023
del 10-10-2005, Sezione 27
|
Processo tributario
– Divieto di modificazione della
motivazione posta a base del
provvedimento impugnato
|
Nel giudizio
tributario il giudice non è rigidamente
vincolato entro la motivazione del
provvedimento oggetto di impugnazione,
ma per ragioni di rispetto del
contraddittorio non è consentito
all’ufficio di sostituire in giudizio,
alla motivazione dell’atto di
accertamento, una motivazione diversa e
indipendente dalla prima, vanificando
così il ricorso del contribuente. |