Dott.ssa Lesto Loredana

         Rag. Commercialista - Economista d'Impresa - Revisore Contabile
         Consulenza fiscale, societaria e del lavoro

 

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CONTENZIOSO TRIBUTARIO: il D.l. 546/92 ed i moduli utili al processo tributario.

     Il processo tributario D.Lgs. n. 546/1992

 

   Nota di Deposito Atti e  Documenti
   Modulo per la Costituzione in giudizio



Cassazione -Sentenza del 27 febbraio 2007, n. 4506 Iscrizione a ruolo di Contributi previdenziali Relativamente all'iscrizione ed alla riscossione di contributi previdenziali a mezzo ruolo, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale termine - inoltre - deve considerarsi perentorio, con l'effetto di rendere inammissibile , nel merito, l'opposizione proposta dopo la sua scadenza.

Decisione n. 1627 del 2 marzo 2006 - Sezione 11, Pres. Masi, Rel. Scolpini

IRPEF - Dichiarazione dei redditi - Erronea presentazione per assenza di capacità contributiva - Annullamento del ruolo - Diritto al rimborso Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in base al principio della capacità contributiva, che costituisce uno dei principi fondamentali contenuti nella Carta Costituzionale, deve riconoscersi al contribuente la possibilità di far valere, attraverso la procedura del rimborso disciplinata dall’art. 38 del DPR n. 600/1973, ogni tipo di errore materiale o di diritto, commesso in buona fede, al momento della redazione della dichiarazione e da cui sia derivato un pagamento di indebito. Ne discende che il contribuente può far valere il suo diritto anche mediante opposizione al ruolo per il pagamento di imposte non dovute.
Decisione n. 3098 del 4 aprile 2006 - Sezione 24, Pres. Pisana, Rel. Papa
IVA - Mancata presentazione dichiarazione - Accertamento di ufficio
La sentenza n. 16477/2004 della Corte di Cassazione ha ribadito il principio che "in tema di IVA, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 e 55 del DPR n. 633/1972, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta successivo. A tale riguardo pertanto al contribuente resta solamente la possibilità di chiederne il rimborso".
Decisione n. 1602 del 1° marzo 2006 -Sezione 21, Pres. Di Tarsia di Belmonte, Rel. Caruso
INVIM – Omesso invio della copia del ricorso all’ufficio – Improcedibilità del ricorso
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la valida proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria è richiesto che il ricorso sia costituito da due esemplari, originale e copia. L’originale deve essere spedito o consegnato alla segreteria della Commissione e la copia consegnata o spedita all’Ufficio tributario convenuto in giudizio.
Il termine perentorio di sessanta giorni previsto per la presentazione del ricorso a pena di inammissibilità, richiede che, entro lo stesso termine, si provveda a effettuare i suddetti adempimenti.
Poiché la trasmissione di copia del ricorso all’Ufficio è diretta a consentire la partecipazione al giudizio da parte dell’Ufficio e quindi la valida costituzione del rapporto processuale, ne consegue che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d’Ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Decisione n. 1612 del 2 marzo 2006 - Sezione 04, Pres. Perricone, Rel. Palmieri
IVA – Violazione dell’obbligo emissione scontrino fiscale
La controversia relativa al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in materia di IVA, ex art. 2 L. 18/1983, emesso a seguito di plurime violazioni dell’obbligo di rilascio dello scontrino fiscale è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Decisione n. 1370 del 21 febbraio 2006 - Sezione 15 - Pres. De Roberto, Rel. Virgilio
IRPEF – Avviso di mora - Pagamento delle soprattasse - Responsabilità solidale
In caso di applicazione degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973, non occorre il previo avviso di accertamento trattandosi non già di rettifica della dichiarazione, ma di liquidazione della stessa sulla base dei dati forniti dal contribuente. Si deve, tuttavia, ritenere che l’avviso di mora non può essere emesso se non previa notifica della cartella di pagamento e ciò al fine di consentire al soggetto obbligato (o coobbligato) al pagamento di proporre rituale ricorso
Decisione n. 1320 del 20 febbraio 2006 - Sezione 02, Pres. Sorignani, Rel. Fiumara
IVA – Avviso di accertamento – Violazione obbligo di fatturazione
Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato a emetterla, è tenuto a regolarizzare l’operazione secondo le modalità previste dall’art. 41 del DPR 633/1972 (attualmente art. 6, comma 8, Dlgs 471/1997).
Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, l’obbligo di “auto-fatturazione” grava sul cessionario di beni o sul committente di servizi non già per il mero fatto che costui sia un imprenditore o un professionista, ma in quanto egli abbia in concreto operato nell’esercizio di una impresa, arte o professione.
Decisione n. 1230 del 17 febbraio 2006 - Sezione 02, Pres. Sorignani, Rel. De Musis
IRPEF – Notifica avvisi di accertamenti – Validità dichiarazioni integrative
Gli avvisi di accertamento notificati in difformità dall’art. 16 della L. 516/1982, come risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale, sono solo nulli e, come tali, se non sono stati impugnati, divengono definitivi. Le dichiarazioni integrative presentate ai sensi della citata legge sono valide e operative.
Decisione n. 775 del 10 febbraio 2006 - Sezione 26, Pres. Ruoppolo, Rel. Lazzaro
 
IRPEF – ILOR – Presunzione assoluta– Avviso di accertamento
Una presunzione assoluta di fine speculativo, ossia senza possibilità di prova contraria, ai sensi dell’articolo 76, comma 3, n.2, del D.P.R. 597/73, si realizza quando l’arco temporale che intercorre tra l’acquisto e la successiva vendita dell’immobile non è superiore a cinque anni. La presunzione assoluta non scatta – in base al disposto della prima parte della norma in esame – se l’immobile acquistato è destinato all’utilizzazione personale da parte dell’acquirente o dei familiari. Pertanto, l’effetto paralizzante di una norma cogente opera solo se siano oggettivamente riscontrabili le condizioni tassativamente poste dalla norma stessa. Non basta, quindi, una mera e soggettiva intenzione di una futura destinazione, ma occorre che la destinazione stessa risulti provata da atti documentali o comunque da “facta concludentia” oggettivi e univocamente riconoscibili.
Decisione n. 8 del 3 gennaio 2006 - Sezione 11, Pres. Masi, Rel. Todaro Marescotti
IRPEF – Accertamento – Difetto di motivazione – Art.42 u.c. DPR n. 600 del 1973
L’articolo 42, ultimo comma,del DPR n. 600/1973afferma che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione…”. L’accertamento non è un atto processuale funzionale al giudizio, ma atto amministrativo di natura sostanziale che, per espressa disposizione di legge, deve contenere l’indicazione delle ragioni giuridiche che lo giustificano. La motivazione assolve la funzione informativa anche quando si riferisce a elementi di fatto che risultano da documenti diversi, purché tali documenti siano allegati o comunicati al contribuente o siano da lui conosciuti. Se così non fosse il contribuente sarebbe obbligato a ricorrere in giudizio per procurarsi la conoscenza di tali atti,oppure a effettuare ricerche complicate, con evidente menomazione del suo diritto di difesa.
Decisione n. 271 del 24 gennaio 2006 - Sezione 25, Pres. Iannotta, Rel. Naldi
IRPEF – Difetto di notifica dell’avviso di accertamento – Irreperibilità o rifiuto della notificazione
Se non è possibile eseguire la consegna dell’avviso di accertamento nelle mani proprie del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario al quale è data notizia di detto deposito mediante lettera raccomandata A.R.
Decisione n. 278 del 24 gennaio 2006 - Sezione 01, Pres. Lupo, Rel. Vetro
IRPEF – Legittimità e correttezza delle detrazioni - Onere probatorio
La prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti.
Con sentenza n. 1181/2001 la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che, in base al diritto tributario, non è necessario l’accertamento definitivo e vincolante del giudice penale.
Infatti, si potrebbe verificare una causa di estinzione del reato e potrebbe permanere,sul piano tributario, il problema della qualificazione delle detrazioni non assistite da idonea documentazione che attesti il verificarsi dei fatti sottostanti e legittimanti.
Commissione Tributaria Centrale Decisione n. 8045 dell’11-10-2005, Sez. 27
Società in nome collettivo – Dichiarazione dei redditi – Individuazione del soggetto passivo – Pagamento delle imposte da parte dei soci pro quota
Nelle società in nome collettivo, tutti i soci rispondono in solido e in maniera illimitata delle obbligazioni sociali. Il pagamento del debito di imposta societario, effettuato in maniera frazionata dai singoli soci, deve ritenersi valido in quanto effettuato da debitori solidali e tale, quindi, da estinguere il debito di imposta ai sensi dell’articolo 1292 c.c..
Nel caso di specie, il pagamento da parte dei soci è stato effettuato con l’intenzione di soddisfare un debito altrui, per cui può configurarsi lo stesso anche sotto il profilo dell’adempimento del terzo (articolo 1180 c.c.), liberatorio quindi dell’obbligazione facente capo alla società.
Decisione n. 8113 del 12-10-2005, Sez. 20
Dichiarazione di successione – Attivo successorio – Determinazione della base imponibile – Depositi e conti correnti bancari – Presunzione – Applicabilità
L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte. Nello stesso attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia, pari al 10% del valore complessivo dell’attivo ereditario, anche se i suddetti beni sono stati dichiarati in inventario per un importo minore.
Nel contempo, i saldi attivi di depositi e conti correnti bancari configurano diritti di credito e non sono considerabili come denaro contante. Pertanto, sul loro ammontare si applica la presunzione del 10% prevista dall’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 633/72.
Decisione n. 8192 del 13-10-2005, Sez. 11
Avviso di accertamento – Rettifica reddito di impresa – Maggiori ricavi – Deducibilità dei costi
Quando si va ad elevare il reddito dichiarato dal contribuente non si può prescindere dal considerare i maggiori costi dal medesimo affrontati per la produzione di tale maggior reddito. Ciò non solo per un principio di equità e di aderenza alla garanzia costituzionale che vuole l’imposta rapportata alla effettiva capacità contributiva del contribuente, ma anche per l’interpretazione sistematica dell’art. 74, 3° comma del D.P.R. n. 597/73, laddove dispone che i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto di profitti e perdite allegato alla dichiarazione.
La giurisprudenza costante ha, tuttavia, chiarito che tale norma non vale al di fuori della fattispecie della determinazione del reddito risultante dalla dichiarazione (e quindi in caso di accertamento d’ufficio di maggiori ricavi), sempre che tali costi risultino da documentazione certa come, nel caso di specie, dall’attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza.
Decisione n. 7842 del 6-10-2005, Sezione 4 
Verifica fiscale – Momentanea irreperibilità dei documenti in sede di verifica – Tardiva esibizione dei documenti – Irrilevanza
La mancata esibizione dei documenti in sede di verifica della Guardia di Finanza comporta la perdita per il contribuente del diritto di far valere tali documenti ai fini dell’accertamento per effetto del comma 5° dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633/72. Scopo della norma è quello di scoraggiare ostacoli o tentativi di ostacoli all’accertamento, per cui all’irregolarità deve concorrere anche l’elemento soggettivo. Infatti, il concetto di rifiuto implica un comportamento cosciente e volontario del soggetto, con la deliberata intenzione di occultare atti e documenti per frapporre sostanziali difficoltà all’attività di verifica. Nel caso di specie, la momentanea irreperibilità della documentazione addotta dal contitolare della società oggetto della verifica fiscale non appare motivo adeguato per giustificare la mancata presentazione dei documenti, nonché per ammetterne la tardiva esibizione.
Decisione n. 7875 del 7-10-2005, Sezione 4
 
 
 
 
 
 
Processo tributario - Impossibilità di provare la data di inizio della giacenza dell’avviso di fissazione dell’udienza – Si presume la mancata notificazione – Violazione del diritto di difesa - Nullità della decisione
La mancanza di qualsiasi prova sulla data di inizio della giacenza presso l’ufficio postale della raccomandata, contenente l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso non consente di ritenere che l’avviso medesimo sia stato notificato nel termine di trenta giorni prima dell’udienza. Conseguentemente, la decisione adottata dalla Commissione Tributaria è da ritenersi affetta da nullità per violazione del diritto di difesa.
 
 
Decisione n. 8023 del 10-10-2005, Sezione 27
Processo tributario – Divieto di modificazione della motivazione posta a base del provvedimento impugnato
Nel giudizio tributario il giudice non è rigidamente vincolato entro la motivazione del provvedimento oggetto di impugnazione, ma per ragioni di rispetto del contraddittorio non è consentito all’ufficio di sostituire in giudizio, alla motivazione dell’atto di accertamento, una motivazione diversa e indipendente dalla prima, vanificando così il ricorso del contribuente.

Dott.ssa  Loredana Lesto - Commercialista - Revisore Contabile - Economista d'Impresa

Iscritta al Collegio di Palermo al n. 605/90 - P. IVA: 03852170822

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