IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
(libero professionista)
- Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilita' di valore superiore a Euro 12.500.
- L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
- L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione e' di valore indeterminato o non determinabile.
- Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.
- Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una societa', di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE

- L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto.
- La presenza fisica non e' necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attivita' professionale;
b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
-  La presenza del cliente non e' altresi' necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:
a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
- In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.
- L'UIC puo' indicare ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
- Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull'identita' del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identita' del medesimo.