- IDENTIFICAZIONE
DELLA CLIENTELA
- (libero
professionista)
- - Il libero professionista identifica
ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto
mezzi di pagamento, beni o utilita' di valore superiore a Euro 12.500.
- - L'obbligo di identificazione sussiste
anche in presenza di operazioni frazionate.
- - L'obbligo di identificazione sussiste
tutte le volte che l'operazione e' di valore indeterminato o non
determinabile.
- - Ai fini dell'obbligo di
identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di societa',
enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di
valore non determinabile.
- - Il cliente che si avvale della
prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve
indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', i dati
identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente
operi in nome o per conto di una societa', di un ente, trust o strutture
analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di
rappresentanza.
MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE
- - L'identificazione viene effettuata dal
libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la
prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri
collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non
scaduto.
- - La presenza fisica non e' necessaria
per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire
risultino da:
- a) precedente identificazione
effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attivita'
professionale;
- b) atti pubblici, scritture private
autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni;
- c) dichiarazione dell'autorita'
consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) attestazione di un altro
professionista residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea,
che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva
2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e
dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
- - La presenza del cliente non e'
altresi' necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea
attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il
cliente sia stato identificato di persona:
- a) intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto;
- b) enti creditizi o enti finanziari
di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'articolo
1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e
amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purche'
aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e
succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al
GAFI.
- - In nessun caso l'attestazione può
essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun
paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo destinato allo
svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da
un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e'
autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve
impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative
all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati
dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.
- - L'UIC puo' indicare ulteriori forme e
modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione
delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
- Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento
elementi di incertezza sull'identita' del cliente compie una nuova
identificazione che dia certezza sull'identita' del medesimo.
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