Dott.ssa Lesto Loredana

         Rag. Commercialista - Economista d'Impresa - Revisore Contabile
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Acconto IVA 2007

Il 27 Dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IVA relativa al mese di dicembre o all’ultimo trimestre dell’anno.

L’acconto è dovuto nella misura dell’88 per cento ed è determinabile facendo riferimento ad uno dei seguenti criteri:

- Metodo storico: la base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88 per cento è costituita, per i contribuenti mensili, dall’IVA dovuta per il mese di Dicembre del precedente anno, ovvero per i contribuenti trimestrali dall’IVA dovuta per l’ultimo trimestre del precedente anno.

- Metodo previsionale: la base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88 per cento è rappresentata dall’IVA che si prevede di dover versare per il mese di Dicembre per i mensili ovvero per l’ultimo trimestre per i trimestrali. Tale metodo, ovviamente, espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l’acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all’88 per cento dell’imposta definitivamente liquidata.

- Metodo delle operazioni effettuate:

In alternativa ai metodi precedenti, l’obbligo relativo all’acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 relative al periodo dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili ovvero al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fatturazione o di registrazione. In diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti o importazioni annotati nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. n. 633/1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, se contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell’imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito.

In quest'ultimo caso l’importo calcolato deve essere versato integralmente e cioè nella misura del 100 per cento e non invece applicando la misura dell’88 per cento come previsto nel caso di applicazione dei metodi storico e previsionale. 

Esclusioni dal versamento:

L’acconto non va effettuato nei seguenti casi:

- se di ammontare inferiore a Euro 103,00;

- base di riferimento per il calcolo del precedente anno a credito;

- inizio dell'attività nell'anno 2007;

- cessazione dell'attività entro il 30.09.2007 (contribuente trimestrale);

- cessazione dell'attività entro il 30.11.2007 (contribuente mensile);

- opzione per il regime delle nuove iniziative (art.13 Legge 388/2000);
- opzione per il regime delle attività marginali (art.14 Legge 388/2000);

Versamento

I contribuenti titolari di conto corrente fiscale devono utilizzare la procedura F24 On Line indicando il codice tributo:

6013 contribuenti mensili,

6035 contribuenti trimestrali,

i contribuenti trimestrali non devono calcolare gli interessi del 1%

Modalità di Versamento

Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato entro il 27 Dicembre. L'acconto Iva non è rateizzabile. I contribuenti titolari di partita iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento del modello F24 in via telematica.

Sanzioni e Ravvedimento Operoso

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata maggiorata di interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, può versare:

- entro 30 giorni (26 Gennaio 2008) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 3,75%, che corrispondono ad 1/8 del 30%, più interessi nella misura del 2,5% annuo;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno, l’imposta o la differenza non versata, la sanzione è del 6%, che corrispondono ad 1/5 del 30%, più interessi nella misura del 2,5% annuo.

Chi determina l'acconto IVA con riferimento al metodo previsionale è soggetto a sanzione se versa un importo inferiore di almeno il 5 per cento all’ammontare dovuto.


I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:

8904 per la sanzione del 3,75% o 6%,

1991 per la quota interessi tardivi 2,5%,

6035 o 6013 il codice di riferimento per l'Iva

 

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Dott.ssa  Loredana Lesto - Commercialista - Revisore Contabile - Economista d'Impresa

Iscritta al Collegio di Palermo al n. 605/90 - P. IVA: 03852170822

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